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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 73

    Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

    Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

    Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

    La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

    In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.